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Allego stralcio della Legge 22 Aprile 1941 n.633
modificata da legge 22 Maggio 2004 n. 128
Art.78:
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2. E' libera la copia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
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Art. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Per il testo completo:
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#65
Dal momento che dal materiale pubblicato nel giornale vengono estrapolati solo i voti (archivio) e ciò viene fatto dopo le 16 ore, il dubbio mi rimane!
Forse che tale divulgazione deve essere "senza scopo di lucro"?
Saluti
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