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Siamo qui per reagire all'assoluta disinformazione riguardo alle vicende del Popolo della libertà a Roma - esordisce il presidente del Consiglio - Voglio dire subito che in quello che accaduto non vi è stata alcuna responsabilità riconducibile ai nostri dirigenti e funzionari. Ai nostri delegati - sostiene il premier - è stato impedito» di depositare le liste e «abbiamo già presentato una denuncia alla procura della Repubblica di Roma. Silvio Berlusconi
Di seguito l'ordinanza del TAR Lazio, del quale mi limito a riportare un estratto decisivo, quello che inchioda a mio avviso la falsità di chi nella conferenza di stamattina, anzichè parlare per l'ennesima volta di comunisti, antidemocratici, giudici corrotti, avrebbe, sulla base delle rimostranze raccolte dai carabinieri (anche loro comunisti), CHIEDERE SCUSA AI PROPRI ELETTORI, che a causa dell'incapacità dei dirigenti di partito sono privati della possibilità di esprimere il proprio voto.
- che dalla documentazione acquisita in atti, e in particolare dalle dichiarazioni rese dai Carabinieri presenti e verbalizzate dal Comandante della Legione Carabinieri Lazio-Reparto Servizi Magistratura di Roma, si evince che al momento della scadenza delle ore 12.00, previsto dalla citata norma, e della conseguente delimitazione dell’area di attesa, erano presenti per consegnare la documentazione prescritta solo quattro delegati di lista, tra i quali non figurava alcun delegato di parte ricorrente, e che solo dopo più di mezz’ora un delegato di parte ricorrente cercava di accedere alla predetta area, al fine di poter consegnare la lista e solo dopo le ore 12.30 veniva individuato all’interno dell’area di attesa un plico incustodito;
-che comunque - anche qualora, in via ipotetica, si volesse fare applicazione del citato art.1, comma 1, del DL.n. 29 del 2010 - dagli atti risulta che il plico, che asseritamente conteneva la prescritta documentazione ai sensi della citata norma, alle ore 17 veniva prelevato da un delegato di parte ricorrente, che poi si allontanava, e solo alle ore 19.30 la documentazione relativa alla presentazione della lista veniva consegnata da parte ricorrente agli uffici del predetto Reparto dei Carabinieri, che provvedeva ad acquisirla per il solo “mantenimento”;
- che non vi è, pertanto, alcuna certezza, né alcun principio di prova riguardo alle circostanze che il delegato di parte ricorrente, che risulta aver fatto ingresso al Tribunale alle ore 11.35 della mattina, fosse “munito della prescritta documentazione” (così come stabilito dal citato art.1, comma 1) e che il plico, rinvenuto nei pressi dell’Ufficio dopo le ore 12.30, contenesse la documentazione poi consegnata al predetto Ufficio dei Carabinieri alle ore 19.30;
Questo è lo stato dei fatti, il resto è pura, semplice ma meschina mistificazione della realtà.
Modificato da ocram78 il 10/03/2010 18:41:01
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